IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 438 del c.p.p. (nella parte in cui non consente al giudice di sindacare il negativo parere, espresso dal p.m., sulla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato), sollevata, nell'odierna udienza preliminare, dalla difesa di Albigiani Giuseppe, nato a Termini Imerese il 21 maggio 1953, imputato del reato di cui agli artt. 56, 81 e 629 del c.p.; Ritenuta la rilevanza della questione proposta, posto che alla luce della vigente normativa, al giudice non e' dato potere di indagare sulla correttezza del diniego espresso dal p.m., sicche' allo stesso non e' dato alcun potere di ammettere ciononostante il rito richiesto; Ritenuto che nella specie la motivazione di insufficienza probatoria, dedotta dal p.m., a fondamento della ritenuta non decibilita' allo stato degli atti, non pare condivisibile, posto che il processo offre sufficienti elementi di giudizio (stante la sorpresa dell'imputato, in sospetto atteggiamento, nel luogo concordato per il pagamento della somma oggetto dell'estorsione) e che apprezzabile e conducente, quanto meno a fini indiziari (capaci pero' di assurgere al rango di prova ex art. 192, secondo comma, del c.p.p.) appare la consulenza di comparazione fonica, effettuata dal Centro di investigazioni scientifiche di Roma; Ritenuto che, pertanto, il tenore attuale dell'art. 438 del c.p.p., impone di rigettare la richiesta dell'imputato, pur ritenendo, come nella specie, che il processo possa essere definito allo stato degli atti, sicche' la questione sollevata e' concretamente rilevante; Ritenuto, inoltre, che la stessa non e' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, posto che analoga eccezione, sollevata con riferimento all'art. 247 delle disp. att., ha trovato accoglimento;